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L'adesione alla rottamazione ruoli libera il DURC

La Manovra correttiva prevede che, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il DURC viene rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione alla stessa, purché effettuata nei termini previsti ed in presenza di tutti i requisiti.
L’adesione, però, non libera il contribuente dal pagamento, in mancanza del quale gli Enti previdenziali preposti alla verifica provvedono all’annullamento del DURC.
La Manovra correttiva risolve la questione sorta a seguito dell’orientamento espresso dagli Enti previdenziali di attestare la regolarità contributiva solo in presenza del pagamento dell’unica o della prima rata del debito oggetto di definizione agevolata.
L’adesione alla c.d. rottamazione delle cartelle libera il DURC. Lo prevede l’art. 35 della manovra correttiva varata dal Governo. In particolare, sarà utile, per il rilascio del DURC regolare, la presentazione della domanda per la definizione agevolata delle pendenze contributive giacenti presso l’Agente della riscossione, al fine di ottenere il DURC regolare anche senza il pagamento dell’unica o della rete di dilazione. In questo caso, viene sovvertito il precedente orientamento degli Istituti previdenziali, che prevedeva il pagamento dell’unica rata e della prima rata in caso di pagamento dilazionato, del debito contenuto nell’adesione agevolata ai fini del rilascio del DURC. 


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