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    NOTIZIE & CIRCOLARI

 

Circolare n. 40 - Incentivo Occupazione Giovani

L’INPS, con la circolare n. 40 del 28 Febbraio 2017, rende operativo il nuovo “Incentivo Occupazione Giovani”, previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Il bonus spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia Giovani) e può essere richiesto sia per assunzioni a tempo determinato (di durata pari o superiore a sei mesi), che per assunzioni a tempo indeterminato.
Possono registrarsi al programma i giovani in età compresa tra i 16 e i 29 anni, cosiddetti NEET (Not Education, Employment or Training), ovvero che non seguano un percorso di studio o formazione.
Il datore di lavoro deve essere consapevole che l’incentivo è in capo al lavoratore che, una volta assunto, trasferisce il beneficio all’azienda. Se le parti recedono prima del termine di utilizzo dell’incentivo, il lavoratore non potrà utilizzarlo con un’altra azienda.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Le assunzioni devono essere effettuate sull’intero territorio nazionale ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano.
Rientrano nel campo dell’incentivo anche i rapporti di apprendistato professionalizzanti. È importante ricordare, che l’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto parziale.
Il beneficio, invece, non spetta nelle seguenti ipotesi:

  • contratto per apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio.
L’incentivo, inoltre, può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro. Una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. In caso di proroga di rapporto di lavoro a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.
Non ha diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che, assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato.
L’INPS sottolinea che l’incentivo dovrà essere fruito entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.


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