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Indennità di maternità ai lavoratori autonomi

Con la circolare 128/2016 l’Inps ha fornito istruzioni per beneficiare delle misure di welfare introdotte con il decreto legislativo 80/2015 di attuazione del Jobs Act e in vigore dal 25 giugno 2015.
In particolare, il decreto legislativo n. 80/2015 modifica gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001), introducendo in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità e prevedendo maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento. Per effetto della modifica degli artt. 28 e 66 del T.U. maternità/paternità, a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità.
Per padre lavoratore autonomo si intendono: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, pescatori autonomi. Questi lavoratori possono chiedere l’indennità di paternità a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma. Le condizioni per ricevere l’indennità sono: la morte o grave infermità della madre, l’abbandono del figlio da parte della stessa o l’affidamento esclusivo del figlio al padre. In questi casi l’interessato può beneficiare dell’indennità a partire dal giorno in cui si verifica l’evento fino al termine previsto dei tre mesi successivi al parto della madre (se quest’ultima svolge un lavoro dipendente, si aggiungono anche i giorni non utilizzati dei due mesi precedenti il parto).
Le domande vanno presentate entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile e, per il momento, presso la sede territoriale dell’Inps.
Un’altra novità recepita dalla circolare 128 è il caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale. Le lavoratrici autonome, infatti, hanno diritto a un’indennità di 5 mesi, a prescindere dall’età del bambino. Prima di questa riforma, l’indennità durava 3 mesi e veniva riconosciuta solo se il bambino non aveva più di 6 anni in caso di adozioni nazionali e 18 in caso di adozioni internazionali. Questa indennità viene riconosciuta anche al padre se si verificano le condizioni di indisponibilità di cui sopra.
La domanda va presentata solo tramite il sito internet o il contact center dell’Inps. 


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