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Licenziamento: inapplicabile al lavoratore in prova

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2017, n. 7801, ha stabilito che la disciplina del licenziamento di cui alla L. 604/1966 non si applica ai lavoratori assunti in prova, se non nel momento in cui l’assunzione diviene definitiva. Resta fermo che, anche dopo tale ipotesi, devono comunque trascorrere 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro. La valutazione sull’adeguatezza della prestazione è esperibile solo dopo che sia trascorso il tempo minimo prefissato dalle parti, nella piena autonomia contrattuale.

Nel caso di specie, il dipendente di un'azienda farmaceutica aveva impugnato il licenziamento intimato durante il periodo di prova, affermando l'illegittimità del medesimo in considerazione del positivo superamento della prova e dell'esistenza di un motivo estraneo a fondamento del recesso.

La Corte di merito, pur rilevando l'ampia discrezionalità del datore di lavoro in ordine alla valutazione delle capacità professionali del dipendente assunto in prova, aveva accertato il positivo superamento della medesima e la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un motivo estraneo alla prova, confermando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità della retribuzione globale di fatto.

La Corte di Cassazione ha riformato la sentenza sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, è stato evidenziato che, in caso di apposizione al contratto di lavoro di un patto di prova ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., "l'interesse prevalente è la sperimentazione e la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonché del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale". 

La Suprema Corte ha, quindi, precisato i limiti del potere discrezionale del datore di lavoro ai fini del recesso nel periodo di prova. 

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio secondo cui il licenziamento intimato nel corso o al termine della prova, attuato per ragioni inerenti la negativa valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, non deve essere motivato. 

Tanto premesso, la Suprema Corte ha ricordato che la libertà di recesso nel caso di lavoratore in prova non comporta la totale discrezionalità del datore di lavoro, in quanto, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189/1980, la nullità del licenziamento può essere pronunciata laddove il lavoratore dimostri il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito.


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