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Circolare n. 79 - Rettifica certificato malattia

Il certificato di malattia trasmesso all’Inps dal lavoratore deve essere obbligatoriamente rettificato in caso di rientro anticipato al lavoro. 
Questo il chiarimento arrivato dall’Inps con la circolare n.79 pubblicata martedì 2 maggio 2017.
Se il decorso della malattia è più breve di quello ipotizzato dal medico curante, il lavoratore che volesse decidere di rientrare al lavoro poiché non sussistono più le condizioni a giustificare la sua assenza, dovrà comunicare la variazione della prognosi al proprio datore di lavoro e all’Inps.
Tutto quello che è necessario sapere al riguardo è verificabile con la Circolare dell’Inps n.79 del 2 maggio 2017.
Le istruzioni dell’INPS: nel caso di guarigione anticipata il lavoratore non può tornare al lavoro senza la rettifica del certificato medico trasmesso in modalità telematica all’Inps.
Le istruzioni fornite dall’istituto chiariscono le motivazioni dell’obbligo di invio del certificato medico, specificando quali sono le sanzioni a cui va incontro il lavoratore inadempiente.

Il lavoratore è obbligato, tramite strutture sanitarie pubbliche e medici convenzionati con l’Istituto, alla trasmissione del certificato di malattia telematico all’Inps nel caso di assenza per motivi di salute dal lavoro. Nel certificato di malattia tramesso dal medico all’Inps è contenuta la data di fine prognosi che costituisce il termine ultimo per l’erogazione dell’indennità di malattia al lavoratore.
Tenuto conto di tale premessa, l’INPS specifica che dal punto di vista previdenziale e amministrativo l’obbligo di rettifica del certificato medico in caso di rientro anticipato al lavoro è tanto fondamentale quanto la comunicazione dell’assenza del lavoratore e del prolungamento della malattia.

Le motivazioni: nell’ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia. Ugualmente, nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

I motivi per cui l’Inps stabilisce l’obbligo di rettifica del certificato di malattia riguardano sia gli adempimenti del datore di lavoro in caso di assenza per motivi di salute che dello stesso Istituto.
Nel caso di rientro anticipato e mancata rettifica della prognosi contenuta nel certificato medico il lavoratore non può riprendere l’attività lavorativa poiché il datore di lavoro è obbligato alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. Proprio nel rispetto della suddetta normativa, il dipendente che si assenta per malattia e che intende rientrare prima a lavoro necessita dell’attestazione del proprio medico curante per la rettifica dello stato di salute e della data di fine della malattia contenuta nel certificato medico.
L’obbligo è tuttavia anche nei confronti dell’Inps, tenuto a corrispondere l’indennità economica al lavoratore in caso di malattia. Il certificato medico dovrà perciò essere trasmesso prima della ripresa dell’attività lavorativa e dovrà essere richiesto dallo stesso medico che ha redatto e trasmesso il primo certificato.

Le sanzioni: in caso di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate dall’INPS le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, cioè la diminuzione del 100% dell’indennità di malattia per un massimo di 10 giorni nel caso di prima assenza, del 50% per il restante periodo di malattia nel caso di seconda assenza e del 100% dalla data di terza assenza dal domicilio in caso di visita fiscale.


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