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Trattamento di fine mandato

Gli amministratori che presentano la propria opera all’interno della società hanno diritto a ricevere un compenso per l’attività prestata, il cui ammontare e la cui corresponsione dev’essere stabilita all’atto della nomina, ovvero attraverso delibera dell’assemblea dei soci.

A differenza del Trattamento di fine rapporto (TFR) il quale prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, il Trattamento di fine mandato (TFM) non ha una specifica regolamentazione legislativa, né per quanto riguarda la normativa civilistica, né per quanto riguarda la normativa fiscale.
Relativamente la possibilità di prevedere un compenso da corrispondere all’amministratore a titolo di indennità di fine mandato, questa è rimandata allo statuto della società, nonché alla volontà dei soci, che con delibera assembleare ne determinano, oltre che la sussistenza, anche gli aspetti quantitativi relativi la quota annua da accantonare a titolo di indennità.

Per l’impresa, la deduzione delle quote di indennità TFM può avvenire per competenza solo se il diritto a tale indennità risulta da un atto avente data certa e anteriore all’inizio del rapporto. In caso contrario le indennità di fine mandato risultano deducibili nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Il percettore del TFM può optare per la tassazione separata, solo se il diritto all’indennità risulta da atto con data certa e anteriore all’inizio del rapporto. L’assoggettamento a tassazione separata significa la non applicazione delle normali aliquote reddituali IRPEF determinate per scaglioni di reddito, bensì assoggettare l’indennità a un’aliquota impositiva risulta pari alla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente bel biennio precedente.
In qualunque caso, per la parte di TFM erogato che eccede il milione di euro si applica la tassazione ordinaria.
In sede di pagamento del fondo di accantonamento, la società dovrà stornare e versare sia la ritenuta d'acconto del 20% sull’ammontare dell’imponibile sia i contributi Inps gestione separata, poiché il TFM è assoggettato a contributo previdenziale per la gestione separata Inps. I contributi previdenziali in oggetto, risultano per i 2/3 a carico della società e per 1/3 a carico dell’amministratore. Ciò nonostante, obbligata al versamento dei contributi per il loro ammontare è la società che precede trattenendo in busta paga i contributi a carico dell’amministratore.

L’aliquota contributiva percentuale si attesta al 27,72% ma per i soggetti iscritti alla gestione Inps artigiani-commercianti e alla gestione separata in quanto amministratori, l’Istituto ha stabilito una minor aliquota contributiva pari al 18%, fermo restando la presenza di un massimale contributivo.

Ai fini civilistici, la società può stabilire un qualsiasi importo da accantonare a TFM. Fiscalmente, invece, sono deducibili gli accantonamenti a TFM per un importo massimo pari ai compensi amministratori annuali diviso 13,5.
Per attribuire data certa si possono utilizzare i seguenti strumenti: redazione del verbale di assemblea da parte di un notaio e registrazione del documento presso l’Agenzia delle Entrate.


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