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Diritti d'autore: le novità del D.Lgs 35/2017

L’11 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35 recante “l’Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”.
Il decreto illustra i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali nel mercato interno.
Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, dall’11 aprile, dovranno provvedere entro sei mesi, all’adeguamento organizzativo e gestionale al fine di rispettare i requisiti previsti.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà alla verifica circa l’effettivo adeguamento alla nuova normativa e fornirà alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno adottarsi delle nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori.

In particolare, il nuovo D.Lgs 35/2017, distingue tra:

- organismo di gestione collettiva 
Questi organismi devono agire nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre q questi alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi;

- entità di gestione indipendente 
come finalità “unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi” e non sia “detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti” e che al contempo “persegue fini di lucro”.
 
Gli organismi di gestione collettiva devono fondarsi e operare sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Anche l’attività di riscossione e gestione dei proventi dei diritti deve essere svolta “in base a criteri di diligenza”, fermo restando che i proventi della gestione dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento “devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività”.
Possono peraltro gestire anche diritti di soggetti che non ne siano membri purché “in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale”.
 
Diritti e doveri dei titolari dei diritti
I titolari dei diritti che ne affidino la gestione agli organismi di cui al D.Lgs. 35/17 devono indicare per iscritto quale sia il diritto e/o l’opera e/o il materiale protetto.
 
Licenze e licenze multiterritoriali di opere musicali
Importante sottolineare, che il decreto chiarisce inoltre che le tariffe relative sia ai diritti esclusivi, sia ai diritti a compenso, devono essere comunque tali da garantire ai titolari una adeguata remunerazione che sia “ragionevole e proporzionata in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati.
 


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