• http://www.studioraglorenzi.it/images/news/image-news.jpg

    NOTIZIE & CIRCOLARI

 

Indicatori e sanzioni per i distacchi irregolari

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo della direttiva 2014/67/UE.
Tale decreto ridefinisce:
 

-  le condizioni economiche e le normative che devono essere applicate ai lavoratori dipendenti che operano in Italia sulla base di un distacco internazionale;
-  il sistema di controlli contro gli abusi.

Per quanto concerne la comunicazione, l’impresa che distacca i lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro entro la mezzanotte del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare le modifiche successive entro cinque giorni. L’impresa distaccante deve inoltre designare due referenti: uno domiciliato in Italia, che sia incaricato di ricevere e inviare atti e documenti; uno munito di tutti i poteri di rappresentanza necessari per tenere i rapporti con le parti. Si ricorda, che fino a due anni dalla cessazione dei distacchi, tale impresa è tenuta a conservare i documenti relativi al rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il sistema di controlli contro gli abusi, sono stati introdotti nuovi obblighi di comunicazione e nuovi strumenti ispettivi. Gli organi di vigilanza possono valutare l’autenticità dell’operazione tenendo conto dei poteri esercitati dall’impresa distaccante (se si riducono alla gestione o amministrazione del personale, può risultare irregolare).
L’intensità e l’autenticità dei poteri esercitati dall’impresa distaccante potranno essere valutate tenendo conto di alcuni indicatori definiti dal decreto, tra cui: contenuto, natura e modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; il lavoratore esercita la propria attività nello Stato membro da cui è distaccato; spostamenti del lavoratore. Se il distacco, tramite questi elementi, risulta fittizio allora si incorre in sanzioni.
Il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti dipendente del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e le imprese coinvolte sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni addetto e per ogni giornata di occupazione.
Nel caso di sfruttamento di minori, si incorrerà in una sanzione penale. 


Condividi su: Linkedin