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    NOTIZIE & CIRCOLARI

 

Nuovi requisiti di accesso alla pensione a partire dal 2019

Con la circolare n.62 del 4 aprile 2018, l'INPS ha indicato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal D.I. 5 dicembre 2017.
Con decorrenza 1° gennaio 2019 sono infatti aumentati di 5 mesi i requisiti di accesso ai suddetti trattamenti pensionistici e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva.


Da 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017.
Con effetto dal 2021 la legge 205/2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento.

Pensione di vecchiaia - requisiti anagrafici
 

Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 67 anni
Dal 1° gennaio 2021 67 anni

Pensione anticipata - requisiti contributivi
 
Anno Uomini Donne
Dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020
43 anni e tre mesi
(2249 settimane)
42 anni e tre mesi
(2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021 43 anni e tre mesi
(2249 settimane)
42 anni e tre mesi
(2197 settimane)

Pensione anticipata per i lavoratori "precoci"
 
Anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020
41 anni e cinque mesi
(2154 settimane)
Dal 1° gennaio 2021 41 anni e cinque mesi
(2154 settimane)

La variazione della speranza di vita nel biannio 2021-2022 è calcolata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e i valori registrati nel 2016.

A decorrere del 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, ossia quello antecedente al termine previsto dall'art. 12 della legge 122/2010 per l'emanazione del relativo decreto dittatoriale, è compiuta in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del medesimo biennio e la media degli anni registrati nel biennio precedente.

A decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono superare in nessun caso i tre mesi, nel caso la speranza di vita superasse i tre mesi la parte eccedente andrà sommata agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi.

Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione di terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il periodo di tre mesi.

 


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