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Con l'emendamento 39 alla direttiva 96/71/CE maggiori tutele per i lavoratori distaccati

Secondo la direttiva gli Stati membri devono fare in modo che le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati le stesse "condizioni di lavoro e di occupazione" previste nel Paese in cui si effettua il distacco. La parità di condizioni riguarda:

- Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo,
- durata minima dei congedi retribuiti,
- retribuzione, tenendo conto delle tariffe maggiorare per gli straodinari,
- condizioni di cessione temporanea dei lavoratori,
- sicurezza, salute e igene sul lavoro,
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro di gestanti, bambini o giovani,
- parità di trattamento tra uomini e donne , e disposizioni in materia di non discriminazione,
- condizioni di alloggio dei lavoratori,
- idennità o rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio ai lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
Quest'ultima condizione si applica alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute quando il lavoratore distaccato si trova in condizione di recarsi nel suo normale luogo di lavoro nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e in condizione di fare da esso ritorno.
Qual'ora la durata del distacco sia superiore a 12 mesi, prolungabili a 18, la tutela è ulteriormente rafforzata, in quanto le imprese sono tenute a fornire non solo le tutele sopra elencate ma dovranno anche garantire le "condizioni di lavoro e occupazione" applicabili nello stato membro in cui è fornita la prestazione.

L'emendamento entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell' UE e gli stati avranno 2 anni di tempo per recepirne i contenuti.


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